Art. 2.
(Aventi diritto).

      1. Sono destinatari della borsa di studio di cui all'articolo 1 i soggetti riguardo ai quali sono state accertate, ad opera del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti condizioni:

          a) l'avvenuta frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

          b) l'impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

          c) il mancato esercizio, per tutta la durata del corso di specializzazione, di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa, anche

 

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in regime di convenzione o di precarietà, con il Servizio sanitario nazionale.